Art. 14
In vigore dal 13 gen 1994
1. La rubrica ed i commi 1 e 2 dell' sono sostituiti come segue:
" (Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale).
- 1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all' del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.
2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati dall', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.
2-quater. Con il regolamento di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2- ter.
2-quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario".
2. All', comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-14