Art. 19

In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 42 è sostituito dal seguente: "Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all' della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-19

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Art. 19 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. — Testo vigente | Portale Normativo