Art. 21

In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente: "Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-21

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Art. 21 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. — Testo vigente | Portale Normativo