Art. 10
In vigore dal 13 gen 1994
1. L' è sostituito dal seguente:
" (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all':
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico- statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-10