Art. 12
In vigore dal 13 gen 1994
1. L' è sostituito dal seguente:
" (Nomina dei dirigenti generali). - 1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti di cui all', comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.
3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-12