Titolo VII

Art. 21

In vigore dal 31 dic 2005
1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-21

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