Titolo VI

Art. 18

Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20

In vigore dal 31 dic 2005
01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori. 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-18

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