Titolo IV
Art. 13
Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2 .
In vigore dal 31 dic 2005
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, , primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, , comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, , commi 1 e 2).
1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purchè siano elettori della circoscrizione regionale.
4. I rappresentanti... delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purchè siano elettori della circoscrizione regionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-13