Titolo III

Art. 10

Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d

In vigore dal 31 dic 2005
1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. 2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. 4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. 5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. 6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall' del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all' del predetto testo unico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-10

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