Titolo VII

Art. 20

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione; b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165; c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni; d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell', esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo