Titolo VIII
Art. 25
Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30
In vigore dal 28 dic 1993
1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-25