Art. 96 quater.4
Interventi finanziati su base volontaria
In vigore dal 9 mar 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'.1. A tali risorse si applica l'.1, comma 5.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-96-quater-4