Art. 120 quinquies

Definizioni

In vigore dal 10 gen 2026
1. Nel presente capo, l'espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli , comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'decies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli -undecies, 120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza; l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito; n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-120-quinquies

In sintesi

L'articolo elenca e spiega i termini chiave utilizzati nella disciplina del credito immobiliare. Vengono definiti i soggetti coinvolti, come il consumatore, il finanziatore e l'intermediario del credito. Vengono inoltre chiarite le nozioni economiche essenziali, tra cui il costo totale del credito, l'importo totale e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Infine, precisa cosa si intende per contratto di credito garantito da ipoteca o per l'acquisto di immobili, supporto durevole, servizi accessori e di consulenza.

Perché esiste questa norma

La norma fornisce le definizioni giuridiche fondamentali per garantire chiarezza, uniformità di applicazione e corretta interpretazione delle regole relative ai contratti di credito immobiliare ai consumatori.

A chi si applica

Si applica ai consumatori persone fisiche che stipulano contratti di credito immobiliare, nonché ai finanziatori abilitati e agli intermediari del credito che operano nel settore.

Esempio pratico

Un privato cittadino richiede un mutuo ipotecario a una banca per acquistare la sua prima casa. In questa operazione, il cittadino agisce come consumatore, la banca come finanziatore e le condizioni complessive di costo (interessi, imposte e spese, escluse quelle notarili) determinano il costo totale del credito e il relativo TAEG.

Cosa è cambiato

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 (art. 1, comma 1, lettera a) ha modificato le definizioni di «intermediario del credito» (lettera g) e di «servizio di consulenza» (lettera i).

Domande frequenti

Chi è considerato 'consumatore' ai sensi di questa norma?È una persona fisica che agisce per finalità estranee a un'eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.
Le spese notarili rientrano nel costo totale del credito?No, il testo esclude espressamente le spese notarili dal computo del costo totale del credito.
Che cos'è il TAEG?Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua rispetto all'importo totale del finanziamento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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