Art. 96 bis.4

Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia

In vigore dal 9 mar 2016
1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-96-bis-4

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