Sez. I
Art. 75 bis
Commissari in temporaneo affiancamento
In vigore dal 16 nov 2015
1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all', può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-75-bis