Sez. III

Art. 105 ter

Commissari in temporaneo affiancamento

In vigore dal 9 gen 2026
1. Ricorrendo i presupposti indicati agli , il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all', può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli .1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-105-ter

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