Capo I
Art. 69 vicies
Poteri di accertamento e flussi informativi
In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'decies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-vicies