Capo I
Art. 69 noviesdecies
Attuazione del piano di risanamento e altre misure
In vigore dal 9 gen 2026
1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli , la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'decies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società italiane indicate agli .1 e 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:
a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-noviesdecies