Art. 5
Abrogazione
In vigore dal 18 ago 1993
1. Sono abrogate le seguenti norme: , limitatamente ai commi 2 e 4, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro
SPINI, Ministro dell'ambiente
COLOMBO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;267#art-5