Art. 4
Bilancio
In vigore dal 18 ago 1993
1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Tale fondo è ripartito in articoli, adottati con deliberazione del comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dall'adozione.
2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;267#art-4