Art. 2
Criteri di organizzazione
In vigore dal 18 ago 1993
1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative.
Il regolamento altresì disciplina:
a) i compiti dell'Istituto, coordinando quelli di cui all' della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, con quelli indicati dall' del presente decreto;
b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;
c) le modalità di conferimento di borse di studio;
d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;
e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;
f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;
h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;
i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.
3. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;267#art-2