Art. 3

Personale

In vigore dal 18 ago 1993
1. Al personale si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica è definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro. 2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;267#art-3

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