Titolo VI

Art. 19 quinquies

Relazione sugli effetti finanziari

In vigore dal 31 lug 1999
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-19-quinquies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo