Titolo V

Art. 16 sexies

Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione

In vigore dal 31 lug 1999
(Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione) 1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all', ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario. 2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'università al fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-16-sexies

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