Titolo VI

Art. 19 quater

Organismi e commissioni

In vigore dal 31 lug 1999
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-19-quater

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo