Art. 19 quater · Organismi e commissioni
Titolo VI

Art. 19 quater

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Organismi e commissioni

In vigore dal 31 lug 1999
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-19-quater