Art. 19 quinquies · Relazione sugli effetti finanziari
Titolo VI

Art. 19 quinquies

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Relazione sugli effetti finanziari

In vigore dal 31 lug 1999
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto.
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