Art. 8
In vigore dal 15 gen 1993
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518#art-8