Art. 6

In vigore dal 15 gen 1993
1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni: a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi". b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518#art-6

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