Art. 3

In vigore dal 15 gen 1993
1. Dopo l' della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "- bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518#art-3

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