Art. 12
In vigore dal 15 gen 1993
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determi- nate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli e le relative tariffe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali
COLOMBO, Ministro per gli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518#art-12