Art. 8

Consiglio di Istituto

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti e frequentatori dei corsi, è presieduto dal direttore dell'Istituto ed è composto: a) dai responsabili dei servizi e delle divisioni dell'Istituto; b) da tre docenti dell'Istituto designati dal collegio dei docenti; c) dai tre funzionari più anziani partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento. 2. Il consiglio d'istituto propone al direttore dell'Istituto le iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche, sul funzionamento dei servizi generali dell'Istituto, nonché su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al consiglio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446#art-8

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