Art. 6
Consiglio di direzione
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il Consiglio di direzione è organo di decisione delle linee operative generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti, nonché alla approvazione dei programmi relativi alle attività di cui al comma 2 dell'. Formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e programmi previsti dall', comma 1, lettera f), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
2. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dal Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio- criminologiche.
3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della metà dei suoi componenti.
4. I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446#art-6