Art. 9

Albo dei docenti

In vigore dal 5 dic 1992
1. È istituito l'albo dei docenti dell'Istituto superiore di studi penitenziari. 2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti, su proposta del Direttore generale Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tra esperti nelle singole discipline e cultori delle singole materie, docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficiali delle Forze Armate, docenti e collaboratori della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione. 3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche triennale e rinnovabili, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446#art-9

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Albo dei docenti (Art. 9 Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.) — Testo vigente | Portale Normativo