Art. 3
Direttore
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari è nominato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, tra i dirigenti generali della amministrazione penitenziaria tenuto conto della qualità del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza prestati, nonché dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'Istituto cui esso viene preposto.
2. Il direttore è preposto alla organizzazione dei servizi e delle attività dell'istituto e si avvale della collaborazione di un servizio affari generali e organizzazione del personale dell'istituto, di un servizio amministrativo-contabile e di un servizio didattico per l'organizzazione dei corsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446#art-3