Art. 7

In vigore dal 7 mag 1992
1. Il gettito delle entrate tributarie di cui agli è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette. 2. Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-7

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