Art. 4

In vigore dal 7 mag 1992
1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province. 2. I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo