Art. 2

In vigore dal 7 mag 1992
1. La devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo