Art. 2
In vigore dal 7 mag 1992
1. La devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-2