Art. 11

In vigore dal 7 mag 1992
1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie rela- tive all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali. 2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto. 3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali. 4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-11

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Art. 11 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale. — Testo vigente | Portale Normativo