Art. 21
In vigore dal 7 mag 1992
1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
2. Sono abrogati l' e l', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro per le
riforme istituzionali e gli affari regionali
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-21