Art. 19

In vigore dal 7 mag 1992
1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo