Art. 18

In vigore dal 7 mag 1992
1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto. 2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la giunta provinciale presenta al consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-18

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