Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 7 mag 1992
1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. 2. Sono abrogati l' e l', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 23
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