Art. 7
Attività di raccolta e di eliminazione
In vigore dal 1 mar 1992
1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono obbligate a:
a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti;
b) provvedere al loro stoccaggio;
c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati raccolti;
d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario;
e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
2. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a:
a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attività di raccolta;
b) provvedere fino all'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essa ceduti;
c) comunicare al Consorzio obbligatorio degli oli usati le quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95#art-7