Art. 9
Combustione
In vigore dal 1 mar 1992
1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell', comma 3. L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.
3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all', comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95#art-9