Art. 3
Obblighi e divieti
In vigore dal 1 mar 1992
1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla sa- lute e all'ambiente.
2. Sono vietati:
a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati;
c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.
3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:
a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni, e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;
c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall' comma 2, è regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli - bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni e integrazioni.
5. È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95#art-3