Art. 2
Principi generali
In vigore dal 1 mar 1992
1. La detenzione e l'attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalità previste nel presente decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.
2. L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro Stato membro delle Comunità europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunità europee alle proprie imprese nazionali per l'attività di raccolta ed eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95#art-2