Art. 6
In vigore dal 29 feb 1992
1. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dal precedente all' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere eseguite entro novanta giorni dalla data suddetta. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non sia mutata rispetto alle ultime comunicazioni effettuate.
2. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la pubblicazione di cui al comma settimo dell'- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come sostituito dal precedente deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data suddetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;90#art-6