Art. 5
In vigore dal 29 feb 1992
Dopo l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - Sono esentati dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società e gli enti del gruppo facenti capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;90#art-5