Art. 3

In vigore dal 29 feb 1992
1. Il primo periodo del comma 1, dell', della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente: "A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli - ter e 5-quinquies del citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.". 2. Il comma 9 dell'art. 20 della citata legge n. 1 del 1991, è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel Paese ove esse hanno la propria sede legale, la Consob è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;90#art-3

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